Le Entrate con Circolare n 15/E del 17 maggio forniscono chiarimenti sulla riduzione a metà dell’aliquota IRES (ex articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601) per specifici enti a marcata utilità sociale.
In particolare, l'Agenzia ricorda che l’articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, pari alla metà di quella ordinariamente prevista (attualmente 24%), applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.
Viene specificato che sotto il profilo soggettivo, la riduzione a metà dell’aliquota IRES recata dall’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 spetta ai soggetti espressamente indicati nella norma e dotati di personalità giuridica.
Il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell’agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza sull’attività svolta dall’ente, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi.
L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata:
In merito all’ambito oggettivo, la riduzione dell’aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo.
Detta agevolazione, configurando un’eccezione al principio di corrispondenza fra capacità contributiva e soggettività tributaria «può giustificarsi solo in ragione della considerazione della attività che determinate categorie di contribuenti svolgono» (Consiglio di Stato, parere 8 ottobre 1991, n. 1296)
Trattandosi di una agevolazione fiscale in base ai principi generali dell’ordinamento, ricade sul soggetto richiedente l’onere di provare il possesso di tutti i requisiti necessari per la fruizione del beneficio.
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