Con il messaggio 2089 del 17 maggio 2022 l'INPS interviene per chiarimenti relativi alle domande di assegni di integrazione salariale del Fondo FIS, presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in accordo con il Ministero del lavoro
E' stato infatti segnalato un numero anomalo di errori di compilazioneo dalle sedi territoriali probabilmente causato dalle novità apportate dalla recente legge di bilancio n. 234 2022 che ha ampliato l'utilizzo degli assegni di integrazione salariale alle aziende anche sotto i 15 dipendenti.
Vengono fornite una serie di indicazioni operative sia agli operatori che ai datori di lavoro che riportiamo di seguito in sintesi.
Ipotesi A) CAUSALE ORDINARIA CON SCHEDA CAUSALE DIVERSA
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli uffici , sulla base di criterio di prevalenza , effettueranno l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, e potranno se necessario chiedere un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Ipotesi B) AZIENDA SOTTO I 15 DIPENDENTI CAUSALE STRAORDINARIA
Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede, sulla base di criterio di prevalenza , effettueranno l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, e potranno se necessario chiedere un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.
Ipotesi C) AZIENDA SOPRA I 15 DIPENDENTI - RICHIESTA CON CAUSALE STRAORDINARIA
Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
L' istituto richiede quindi la massima collaborazione ai datori di lavoro nell'integrazione delle richieste per la migliore tutela dei lavoratori, come ribadito dal Ministero vigilante e comunica di aver adeguato le procedure per consentire il passaggio da causali straordinarie a ordinare in modo automatizzato con procedure di alert per la verifica massiva di tutte le domande con causale straordinaria.
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