La recente legge di bilancio L. N. 234 2021 all’art. 1, commi da 103 a 118, ha disposto la cessazione della funzione previdenziale svolta INPGI , in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria , per i giornalisti con rapporto di lavoro subordinatoe il passaggio della gestione detta INPGI -1 al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS a far data dal 1° luglio 2022. La decisione si è resa necessaria per le difficoltà finanziarie dell'istituto, aggravatesi nel tempo.
Da quella data dunque sono iscritti alla gestione INPS "Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - AGO":
Va anche ricordato che, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti saranno riconosciuti dall’INPS . In particolare saranno applicabili:
Inps ha ricordato ieri in un comunicato su proprio sito che i giornalisti contribuenti iscritti all' INPGI/1 (pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ) che trasmettano la dichiarazione 730 2022 precompilata oppure si rivolga ad un CAF o un professionista abilitato per inviare il mod. 730 2022, devono necessariamente indicare come sostituto d’imposta INPS (codice fiscale 80078750587), anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.
Dato che invece rimane in carico all’INPGI la Gestione Separata (INPGI/2) che riguarda coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti, sia con partita IVA che senza, i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2 continueranno ad indicare INPGI quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
In merito anche un comunicato INPGI ha precisato che per i contribuenti che siano :
è possibile scegliere se avvalersi dell’assistenza fiscale dell’INPS ovvero dell’INPGI.
ATTENZIONE : va tenuto presente ai fini della scelta,e l’eventuale verificarsi di situazioni di “incapienza”, vale a dire che le somme risultanti a debito all’esito del conguaglio siano superiori all’ammontare della prestazione erogata dalla Gestione separata dell’INPGI. In questo caso, le eventuali eccedenze di imposta dovrebbero essere corrisposte direttamente dal contribuente mediante versamento all’erario.
Per tali ragioni è consigliabile scegliere il sostituto d’imposta presso il quale si percepisce la prestazione di importo più elevato.
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