News Pubblicata il 12/05/2022

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Prepensionamento e turn over con i Fondi bilaterali: novità

In arrivo una nuova norma nella conversione del DL 21 -2022 che permette ai fondi bilaterali di favorire il turn-over: pensione anticipata e assunzioni di under 35. Ecco come



Un emendamento  approvato in sede referente nell'iter di conversione del DL 21 2022  introduce una nuova possibile tipologia di  prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS. La norma  consentirebbe, nelle aziende iscritte, la pensione anticipata di tre anni  ai lavoratori piu anziani a fronte di assunzioni  di under 35.

Il condizionale è d'obbligo perché il testo della legge di conversione può ancora subire modifiche nella discussione in aula, anche se l'approvazione delle due commissioni riunite rende molto probabile la conferma. La conversione definitiva è dovuta entro il 21 maggio

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Contributi prepensionamento da Fondi bilaterali

L'articolo prevede che i Fondi bilaterali di solidarietà costituiti presso INPS (sono esclusi dunque FSBA artigianato e FORMATEMP   per le agenzie di somministrazione)

possano  prevedere, per i datori di lavori iscritti 

Gli oneri finanziari relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico  esclusivo del fondo  nel rispetto ovviamente dell'equilibrio e della sostenibilità finanziaria previsti dal Regolamento del  fondo. 

Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano  anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti  presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

La norma tecnicamente modifica l'articolo del DLGS 148 2015  (Jobs act ) ampliando l'ambito di attività dei fondi bilaterali . Si ricorda che ad oggi  gli  enti bilaterali  sono già incaricati di perseguire i seguenti obiettivi.

Il testo della norma  parrebbe ad un primo sguardo  inserire una nuova opzione, alternativa alla prestazione  dell'assegno straordinario di incentivo all'esodo , ma si potrebbe anche leggere come una specificazione  limitativa,   nel senso che   il  datore di lavoro che utilizza l'esodo  anticipato dei lavoratori  già previsto, debba anche garantire l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, aspetto ad oggi non presente.

Necessario quindi attendere il testo definitivo e ulteriori specificazioni, se del caso, da parte del Ministero del Lavoro.

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Fonte: Parlamento Italiano



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