News Pubblicata il 12/05/2022

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Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili: novità

di Redazione Fisco e Tasse

Installazione di impianti a fonti rinnovabili: nuove regole nel Decreto Energia/ Decreto Bollette. Ecco cosa cambia



È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28.04.2022, il c.d. “Decreto Bollette (ossia la conversione in legge con modificazioni del c.d. “Decreto energia”), D.L. 17/2022 contenente le “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.  

Il decreto è entrato in vigore il 29.04.2022 e una delle novità riguarda l'introduzione di semplificazioni per l'installazione di impianti da fonte rinnovabile.

Semplificazioni impianti fonti rinnovabili

Il comma 01 dell’art. 9, inserito in sede di conversione in legge del decreto, integra il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Questo nuovo comma in pratica ritocca la definizione di sito dell’impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti. 

In particolare:

L’art. 9, comma 1, è stato interamente sostituito nel corso dell’esame in sede referente, e prevede che 

Ulteriori novità apportate in sede di conversione sono le seguenti:

comma 1-bis

la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

comma 1-quinquies

sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio

comma 1-sexies

Viene modificata la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico In particolare viene estesa la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente,viene disposto che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da utilizzare in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti “stand alone” - sono considerati opere connesse ai predetti impianti

Fonte: Fisco e Tasse



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