News Pubblicata il 11/05/2022

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Professionisti con COVID e stop adempimenti: novità in arrivo

Si rafforza la tutela per i professionisti che contraggono il Covid e non possono rispettare le scadenze. Approvato un emendamento di retroattività nella conversione del Dl 21 2022



L'inapplicabilità delle sanzioni per  eventuali indadempimenti fiscali a carico dei professionisti nei momenti di assenza per malattia  da Covid 19 potrebbe diventare retroattiva, cioè decorrere dalla data di inizio dello stato di emergenza.

 Lo prevede un  emendamento  approvato ieri dalle commissioni 6^ e 10^ riunite di Camera e Senato nel corso dell'iter di conversione del decreto 21 2022 (Decreto Ucraina 1) .    Ricordiamo meglio la norma attualmente in vigore.

 Tutela professionisti in caso di malattia Covid

L'art 12 del DL 41 2021 (Decreto sostegni) prevede che per  tutelare il diritto al lavoro  e  la  salute  quale diritti fondamentali dell'individuo,    in  deroga alla normativa vigente:

che  comportino  mancato  adempimento  verso  la  pubblica  amministrazione   da   parte   del   professionista   abilitato   per

avvenuti per   motivi   connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta'  e non ha conseguenze  ne per  il professionista  né per il suo cliente. 

 In particolare la sospensione:

L'adempimento rimasto sospeso deve poi essere concluso entro 7 giorni dalla conclusione della malattia 

Da notare che la  sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esista  mandato professionale con data antecedente   e che il certificato medico attestante

la decorrenza,deve essere consegnato o inviato, tramite  raccomandata  con  avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i  competenti  uffici  della  pubblica   amministrazione. 

Scadenze sospese per COVID : retroattività con il DL Ucraina 

La norma sopracitata verrebbe integrata  prevedendo la retroattività dell'applicazione dalla data di entrata in vigore del DL Sostegni (maggio 2021) .

La decorrenza della tutela partirebbe invece dalla data  di Dichiarazione dello stato di emergenza  del 31 gennaio 2020.

Comunque non è previsto il rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati e sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non

possono essere oggetto di riesame o annullamento.

Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un decreto del ministero dell'economia e delle finanze  e del ministero del lavoro,  entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.


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Fonte: Parlamento Italiano



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