L'inapplicabilità delle sanzioni per eventuali indadempimenti fiscali a carico dei professionisti nei momenti di assenza per malattia da Covid 19 potrebbe diventare retroattiva, cioè decorrere dalla data di inizio dello stato di emergenza.
Lo prevede un emendamento approvato ieri dalle commissioni 6^ e 10^ riunite di Camera e Senato nel corso dell'iter di conversione del decreto 21 2022 (Decreto Ucraina 1) . Ricordiamo meglio la norma attualmente in vigore.
L'art 12 del DL 41 2021 (Decreto sostegni) prevede che per tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, in deroga alla normativa vigente:
che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per
avvenuti per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta' e non ha conseguenze ne per il professionista né per il suo cliente.
In particolare la sospensione:
L'adempimento rimasto sospeso deve poi essere concluso entro 7 giorni dalla conclusione della malattia
Da notare che la sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esista mandato professionale con data antecedente e che il certificato medico attestante
la decorrenza,deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
La norma sopracitata verrebbe integrata prevedendo la retroattività dell'applicazione dalla data di entrata in vigore del DL Sostegni (maggio 2021) .
La decorrenza della tutela partirebbe invece dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020.
Comunque non è previsto il rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati e sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non
possono essere oggetto di riesame o annullamento.
Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un decreto del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero del lavoro, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.
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