In data 27 aprile 2022 le Entrate hanno approvato con specifico provvedimento il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese beneficiarie di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2022.
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Sulla scadenza di tale adempimento e su eventuale esonero dallo stesso per alcuni soggetti, sono stati sollevati dubbi da più parti.
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Con interrogazione parlamentare n 5-08011 del 4 maggio gli onorevoli interroganti, premesso che la dichiarazione aiuti di stato è un adempimento contenente dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, hanno chiesto chiarimenti su quanto segue:
Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria è stato risposto che:
Inoltre, in relazione alla richiesta di disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti si specifica che l'autodichiarazione è stata introdotta dall'articolo 1 commi 14 e 15, del decreto legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto « regime ombrello », e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti.
La decisione della Commissione UE C (2021) 7521 FINAL del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto « regime ombrello », conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.
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