Con la Circolare n 10/E del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.
La disciplina dei PIR è stata introdotta con la legge di bilancio 2017 già oggetto di chiarimenti con altre circolari della stessa agenzia, l'ultima delle quali la n. 19/E del 29 dicembre 2021 (In proposito si legga PIR-Piani di risparmio a lungo termine: tutte le regole in una circolare delle Entrate)
La Circolare del 4 maggio ricorda le novità introdotte sono volte a:
Intanto è bene sottolineare che l’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni
Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare:
La Circolare in oggetto fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dei piani rinviando nel caso ai precedenti documenti.
Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che:
La recente novità normativa ha previsto nuove regole per il credito d’imposta per gli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando:
Il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022:
Sulla base delle modifiche, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito spettante, andranno considerate:
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