Il decreto Aiuti ha previsto un bonus da 200 euro come sostegno contro il caro bollette a una platea molto ampia di soggetti, con reddito massimo annuale non superiore a 35 mila euro e altri requisiti specifici per alcune categorie . I datori di lavoro sono chiamati ad anticiparlo a tutti i lavoratori in forza a luglio 2022, anche a termine , somministrati, stagionali, con esclusione di lavoratori dometici e lavoratori agricoli a termine .
Vediamo tutte le istruzioni aggiornate con la circolare INPS 73 del 24.6.2022.
Aggiornamento 5 agosto
Il decreto Aiuti bis approvato in CDM e in corso di pubblicazione, prevede l'ampliamento del bonus 200 euro a nuove categorie. Leggi per i dettagli "Bonus 200 euro le novità del DL Aiuti bis"
L' indennità una tantum di 200 euro non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e raggiungerà:
Il bonus 200 euro una tantum sarà erogato
Per i lavoratori autonomi e professionisti, per i disoccupati e i lavoratori con contratti atipici non occupati nel mese di luglio, sarà necessario fare domanda :
Con il messaggio 2397 del 13 giugno 2022, l'INPS ha fornito le prime indicazioni ai datori di lavoro, rinviando la trattazione completa a una circolare giunta lo scorso 24 giugno 2022 n. 73 2022
La circolare modifica pesantemente le istruzioni fornite in precedenza su requisiti e modalità di erogazione ai lavoratori dipendenti.
L'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico:
Prima dell'erogazione il datore di lavoro erogante deve acquisire una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari,“di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”, cioè in quanto pensionato o appartenente ad altre categorie beneficiarie dello stesso bonus. Il lavoratore deve dichiarare inoltre di non percepire il bonus da altri datori di lavoro.
Con il messaggio 2559 del 24 giugno INPS ha fornito anche un fac-simile di dichiarazione.che i lavoratori dovranno consegnare prima possibile non solo per ottenere il bonus ma anche per consentire alle aziende il conguaglio previsto con il flusso di competenza di luglio (31 agosto 2022)
Rispetto alle prime istruzioni l'istituto informa che anche se "l’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021”, il pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma solo coloro che siano in possesso dei requisiti e non siano occupati nel mese di luglio 2022.
La circolare precisa infatti che : "con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, se spettante.
Vengono anche integrate quindi le istruzioni per la compensazione del credito sul flusso UniEmens già comunicate con il messaggio n. 2397/2022 (vedi ultimo paragrafo).
Lo sconto contributivo di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 che fa da riferimento per l'attribuzione del bonus 200 euro, si applicava, mese per mese:
La circolare 73 2022 , inoltre chiarisce che il bonus spetta: “Ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità, nel periodo di riferimento che va dal 1 gennaio al giorno precedente la pubblicazione della circolare , quindi:
La novità è stata ribadita anche con il messaggio 3099 del 5 agosto, a seguito di richieste di chiarimenti.
Per i datori di lavoro che avessero già provveduto a individuare i dipendenti destinatari del bonus prima della data della circolare, diventa necessario procedere a verificare ulteriormente il diritto, ad esempio per lavoratori assunti successivamente al primo quadrimestre 2022.
Riguardo il momento di erogazione la circolare 73 precisa che
Si specifica inoltre che nel caso dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato l'una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.
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