Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'inps aveva fornito le indicazioni per il recupero degli importi relativi allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà (articolo 1 del D.L. n. 726/1984, e successive modificazioni - D.L. n. 510/1996 - a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dal DL 34/2020).
Il documento riepiloga l'ambito di applicazione, la misura e durata dello sgravio, il calcolo e la cumulabilità con la decontribuzione Sud, e infine le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Si ricorda che erano destinatarie della riduzione contributiva:
Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. le istruzioni della circolare riguardano la fruizione mediante conguaglio, alle sole imprese i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 , elencate QUI - Allegato n. 1 CIRC.55-2022)
AGGIORNAMENTO 17 11 2022
Con il nuovo messaggio 4135 del 16 novembre 2022 INPS fornisce l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive (All.1 ), i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.
Vengono specificate quindi le istruzioni per il conguaglio (v. paragrafo successivo) sul quale INPS specifica che ,fermo il limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 55/2022.
I datori di lavoro devono fare richiesta alla struttura territoriale competente, allegando copia del decreto ministeriale di autorizzazione e dopo la verifica ricevono il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".
Come detto per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
E' prevista la cumulabilità con l'agevolazione Legge 13 ottobre 2020, n. 126, "Decontribuzione SUD" per i datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
Si ricorda che l’applicazione del beneficio è subordinata alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Le imprese interessate per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2023
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