INPS aveva pubblicato la circolare 53 del 28.4.2022 con le regole per l'erogazione dell'Assegno Unico ai nuclei familiari che percepiscono anche il reddito di cittadinanza. La norma prevede infatti che in questi casi l'erogazione da parte dell'INPS sia unica con:
I percettori, secondo la norma, non sono tenuti a fare specifica domanda in quanto l'istituto ha già le informazioni ma nella circolare si precisa che ci sono casi in cui è necessario comunicare informazioni mancanti, con apposito modulo telematico reso disponibile con il messaggio 2261 del 30.5.2022 : modello RDC -COM/AU.
AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2022
Inps ha comunicato ieri una rettifica alle istruzioni relative all'obbligo di invio del modello: per ottenere il pagamento degli arretrati dell'Integrazione a partire da marzo 2022, non è necessario l'invio entro la scadenza del 30 giugno , comunicata nel messaggio del 30 maggio 2022. (Vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
L'istituto specifica che sono già partiti i primi pagamenti relativi ad aprile per
1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.
ma in entrambi i casi può essere necessaria la presentazione del modello Rdc - Com AU nei casi in cui:
I casi particolari per i quali è necessaria la presentazione del modello sono :
I percettori di RDC devono comunicare al’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”, le seguenti informazioni :
Nello stesso modello dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni, per ottenere le maggiorazioni previste:
GENITORI SEPARATI
Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore in affido condiviso di uno o più figli con un genitore che percepisce il RDC, dovrà presentare autonoma domanda per otterenre il 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).
La circolare chiarisce le modalità di calcolo in dettaglio e fornisce alcuni esempi :
Esempio 1:
Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e due figli minori (scala di equivalenza Rdc 1,8), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 500 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE, al numero e all’età dei figli a carico= 175*2= 350 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 500*(0,4/1,8) = 500*0,22= 111,11
Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 350-111,11= 238,89 euro.
Esempio 2:
Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e tre figli minori (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 700 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico, a cui si aggiungono 85 euro di maggiorazione per la presenza di un figlio oltre al secondo = (175*3) + 85= 610 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 700*(0,6/2) = 700*0,3= 210
Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 610-210 = 400 euro.
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno,quindi non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:
- i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
- il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc sia stata presentata dallo stesso tutore ( compilazione del SOLO quadro 2 del modello);
- i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, (compilazione SOLO del quadro 3 del modello).
Non è possibile presentare il modello Rdc – Com AU per domande di Rdc oggetto di revoca o decadenza.
Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, i primi pagamenti avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione.
Con il messaggio n. 2537 del 22 giugno INPS ha comunicato che " a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso, non si applica il termine del 30 giugno 2022 previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021."
Quindi rettificando il messaggio n. 2261/2022, l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, incluse le maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, posto che sia presente una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.
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