Nuovi interventi dell'Agenzia in tema di agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero,. Si ricorda che tali incentivi sono stati fortemente ampliati dal DL 34 2019 per i rientri a partire dal 2020 .
Per una trattazione chiara e completa vedi il nuovissimo "Regime fiscale per gli impatriati" e- book di P. Soro (PDF 150 pagg.) |
Le analisi riguardano in particolare:
Il caso analizzato nell'interpello 222 riguardava una ricercatrice con residenza fiscale all'estero sin dal 2012 che, ristabilitasi in Italia nel 2022 richiedeva il regime agevolato in quanto aveva svolto per svariati anni all' Estero in Svizzera e in Francia attività di ricerca e docenza ma segnalava che contestualmente:
L'agenzia conferma che nessuno dei rilievi evidenziati esclude la possibilità di accedere all'incentivo. in particolare osserva che l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, essendo stata svolta dall’estero, ha prodotto redditi fuori dal territorio italiano, senza interferire con i requisiti richiesti;
Nell'interpello 223 invece si chiarisce il caso di un medico italiano iscritto all'aire e residente negli USA che dichiarava di
- svolge la professione di medico psichiatra,presso una clinica psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;
- svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura, sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;
- voler far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall'anno d'imposta 2022, con un nuovo datore di lavoro
sono previsti periodi di rientro in USA per attività in presenza .
L'Agenzia ha confermato che il regime impatriati è applicabile in quanto è effettivo il rientro, pur se in regime di remote working e sarebbe confermato anche dovesse nuovamente cambiare datore di lavoro .
Specifica però riguardo ai periodi di lavoro all'estero, che sulla base dell'articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni il reddiito dal lavoro occasionale " non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza e quindi il contribuente non matura il credito per le imposte pagate all'estero finalizzato all'eliminazione della doppia imposizione ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione, trattandosi di reddito non tassato negli USA".
Per una trattazione chiara e completa vedi il nuovissimo "Regime fiscale per gli impatriati" e- book di P. Soro (PDF 150 pagg.) |
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