News Pubblicata il 29/04/2022

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Rientro dei cervelli e impatriati: chiarimenti sul lavoro agile

Due casi complessi analizzati dall'Agenzia nell'interpello 222 e 223 del 27.4.2022: rientro in Italia di una ricercatrice e di un medico dipendente in smart working



Nuovi interventi dell'Agenzia  in tema di agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero,. Si ricorda che tali incentivi sono stati fortemente   ampliati dal  DL 34 2019  per  i rientri a partire dal 2020 . 

Per una trattazione chiara e completa vedi il nuovissimo "Regime fiscale per gli  impatriati" e- book di P. Soro (PDF 150 pagg.)

Le analisi riguardano in particolare:

  1. con la risposta a interpello n. 222 2022 l'incentivo  per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio  2010 n. 78  per una ricercatrice che ha svolto all'estero sia attività di ricerca e docenza che lavoro subordinato in azienda e  
  2. con interpello n. 223 2022  il caso di un medico italiano iscritto all'AIRE che rientrerebbe per svolgere sia  attività di lavoro dipendente in modalità agile  in Italia che  lavoro autonomo salutario in USA.

Rientro dei cervelli ok anche se la docenza risale a più di due anni prima

Il caso analizzato nell'interpello 222 riguardava una  ricercatrice  con residenza fiscale all'estero sin dal 2012  che, ristabilitasi in Italia nel 2022  richiedeva il regime agevolato   in quanto aveva svolto per svariati anni all' Estero in Svizzera e in Francia attività di ricerca e docenza  ma segnalava che contestualmente:

  1. aveva svolto attività part time come dipendente, da remoto, per una azienda italiana e 
  2. le attività di ricerca e docenza non si erano svolte nei due anni immediatamente prima del rientro ma in un periodo ancora precedente

L'agenzia conferma che nessuno dei rilievi evidenziati esclude la possibilità di accedere all'incentivo. in particolare osserva che l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, essendo stata svolta dall’estero, ha prodotto redditi fuori dal territorio italiano, senza interferire  con i requisiti  richiesti;

Regime impatriati per smart working in italia con  datore di lavoro estero 

Nell'interpello 223 invece  si chiarisce il caso di un medico italiano iscritto all'aire e residente negli USA che dichiarava di 

- svolge la professione di medico psichiatra,presso una clinica  psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;

- svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura,  sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;

- voler far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa  sul territorio italiano a decorrere dall'anno d'imposta 2022, con un  nuovo datore di lavoro

sono previsti periodi di rientro in USA per attività in presenza .

L'Agenzia ha confermato  che il regime impatriati è applicabile  in quanto è effettivo il  rientro, pur se in regime di remote working e  sarebbe confermato anche dovesse nuovamente cambiare  datore di lavoro .

Specifica però riguardo ai periodi di lavoro all'estero,  che  sulla base dell'articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni  il reddiito   dal lavoro occasionale " non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto  che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza e quindi il contribuente non matura il credito per  le imposte pagate all'estero finalizzato all'eliminazione della doppia imposizione ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione, trattandosi di reddito non tassato negli USA".

Per una trattazione chiara e completa vedi il nuovissimo "Regime fiscale per gli  impatriati" e- book di P. Soro (PDF 150 pagg.)

Fonte: Agenzia delle Entrate



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