Con Risposta a interpello n 212 del 22 aprile 2022 le Entrate replicano ad una srl che ha promosso delle azioni legali nei confronti di tre dipendenti i quali, dopo essersi dimessi hanno costituito, in violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza, una società avente per oggetto sociale la produzione e commercializzazione degli stessi prodotti ideati, realizzati e venduti dalla società istante.
Il contenzioso instaurato si è articolato in varie fasi e nel corso del giudizio una consulenza tecnica ha accertato la violazione del know-how dell'istante e rimesso ad una successiva consulenza di natura contabile la valutazione dei danni subiti.
L'istante e le parti convenute hanno deciso di porre fine al contenzioso in essere sottoscrivendo un accordo transattivo che prevede:
Nell'accordo viene precisato che il predetto ammontare è versato a fronte dell'abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali relative ai fatti contestati nei confronti dei convenuti comunque formulate (a titolo di lucro cessante e danno emergente, anche patrimoniale, di interessi, spese).
La società istante chiede di conoscere il corretto trattamento, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, da riservare alla somma che la stessa dovrà ricevere in attuazione dell'accordo transattivo.
L'agenzia delle entrate per rispondere richiama i principi illustrati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, accolti dalla giurisprudenza di legittimità e recepiti con i documenti di prassi richiamati nell'istanza.
In particolare, i giudici comunitari hanno affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09).
Le Entrate specificano che dall'accordo transattivo del caso di specie risulta che il pagamento della predetta somma avverrà parte in contanti e parte tramite un finanziamento di una banca. L'erogazione del finanziamento sarà disposto solo previa rinuncia di tutti gli atti di sequestri conservativi promossi dall'istante e accolti dal giudice.
Dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo di natura transattiva intercorso tra le parti emerge l'esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche visto che la somma posta a carico della società costituita dai dipendenti costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società istante di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dai soggetti convenuti.
Pertanto, essendo riscontrabile l'esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla società ALFA s.r.l., sia integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, e che l'ammontare dovuto sulla base dell'accordo di natura transattiva di cui trattasi sia da assoggettare ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. in tal senso risposte n. 356 e 401 del 2021).
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