Slitta al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 e sospesi a favore delle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Pertanto, i versamenti sospesi in argomento potranno essere effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
Il DL 17/2022 (DL “Energia e appalti”), aveva previsto un ampliamento della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi che era stata disposta dalla legge 234 2021 (legge di bilancio 2022) per federazioni, associazioni e società sportive (vedi sotto le istruzioni precedenti) impegnati in competizioni nazionali e internazionali alla data del 1 gennaio 2022.
AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO 2022
Con la conversione in legge del decreto Aiuti (50-2022) era stata prevista la proroga sospensione dei versamenti fiscai, contributivi previdenziali e assicurativi fino al 30 novembre 2022. La nuova scadenza slittava quindi al 16 dicembre 2022.
AGGIORNAMENTO 22 NOVEMBRE 2022
Il Governo Meloni con il decreto Aiuti Quater n. 174 2022 pubblicato in GU il 18.11.2022 ha prorogato al 22 dicembre il termine per i versamenti sospesi in scadenza fino al 30 novembre ( vedi il dettaglio sotto) .
Si attendono le indicazioni dell'Agenzia delle entrate dell'INPS e dell'INAIL
Di seguito le istruzioni operative fornite dall'INPS in occasione della prima proroga precedente, che dovrebbero essere riconfermate in un prossimo messaggio.
Erano stati sospesi con l’art. 1 comma 923 della L. 234/2021:
ATTENZIONE non beneficiano della sospensione i versamenti:
- relativi all’IRAP (non essendo quest’ultima un’imposta sui redditi);
- dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione), nonché i versamenti legati a ravvedimento operoso
La conversione in legge del decreto 17 ha anche previsto che la ripresa dei versamenti sospesi debba avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:
In merito era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 3 del 4 febbraio 2022, precisando come nella sospensione rientrino solamente i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione nei termini delle scadenze ordinarie.
Inoltre, possono essere oggetto della sospensione anche le rate relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell’applicazione della sospensione disposta dal DL 18/2020 e dalla L. 178/2020.
Infine si ricorda che anche i versamenti e adempimenti INAIL per gli stessi soggetti erano stati sospesi dalla legge di bilancio.
Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 8/2022 e con la circolare n. 23 del 30 maggio sulle novità della conversione del DL 17 2022.
Con la circolare 105 del 26 settembre 2022 che sostituisce la precedente circolare 64/2022 del 30 maggio, vengono fornite le istruzioni aggiornate operative sulla ripresa di adempimenti e versamenti contributivi . Listituto precisa quali sono i contributi compresi e quali esclusi dalla sospensione e ricorda che
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).
Come già disposto dalla circolare n. 64/2022, resta valido il codice di autorizzazione “7M”.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L'istituto ricorda che l'mporto dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, quindi ENTRO IL 26 OTTOBRE 2022 un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
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