Con Risposta a interpello n 197 del 20 aprile 2022 le Entrate specificano che non è fruibile il regime forfettario con tassazione al 5% se vi è prosecuzione della attività esercitata all'estero.
In particolare, l'istante, residente da più di tre anni all'estero dove svolge la propria attività professionale mediante utilizzo di partita iva estera, vorrebbe trasferire la propria residenza in Italia, per continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri con contestuale chiusura della posizione iva estera.
Egli chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
Le Entrate specificano che, nel caso di specie assumono rilevanza le seguenti disposizioni, contenute nell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.
In base alla lettera b) del comma 57, non possono avvalersi del regime forfetario «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».
Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 65, «Al fine di favorire l'avvio di nuove attività» l'aliquota applicabile è ridotta al 5 per cento, per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che, tra l'altro:
Come chiarito anche dalla circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001 in relazione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, che prevedeva, tra l'altro, condizioni di esclusione sovrapponibili a quelle sopracitate «Il regime agevolativo è ... destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative».
Considerate le affermazioni dell'istante che di fatto intende proseguire la sua attività estera in Italia, e considerato che il paese estero non rientra tra i paesi membri della UE, né tra quelli facenti parte del SEE, non può, dunque, essere assimilata ad una «nuova iniziativa» l'ipotesi in cui l'attività che mantiene le medesime caratteristiche sia svolta in Italia, a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.
Alla luce di quanto sopra, seppur l'istante possa fruire del regime forfetario l'istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l'aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di "novità" risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell'istante.
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