Il lavoratore dipendente non è escluso dall'’accertamento sintetico fondato sulla presenza di accrediti bancari non collegati alla sua retribuzione. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nell'opposizione alla sentenza di merito e la Corte di cassazione lo conferma nell'Ordinanza n. 10187 del 30 marzo 2022, ribadendo che l'art 32 comma 1 n. 2 del DPR 600/1973 è applicabile a tutti i contribuenti, senza distinzioni di sorta.
Quindi tutti i contribuenti non solo i lavoratori autonomi devono essere in grado di esibire i documenti giustificativi degli introiti presenti nel conto corrente.
La sentenza riguardava il caso di un lavoratore dipendente raggiunto da avviso di accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEF per l'anno di imposta 2009, a seguito di verifica delle movimentazioni dei conti correnti bancari a lui intestati.
La CTR accoglieva l'appello ed annullava l'avviso di accertamento ritenendo che la presunzione legale di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non operasse nei confronti dei lavori subordinati.
La Suprema Corte concorda invece con la difesa dell'Agenzia sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che nei confronti dei lavoratori dipendenti non operi la presunzione legale di maggior reddito .
E' orientamento assolutamente consolidato, afferma la Cassazione, quello secondo cui «la limitazione [...] dell'ambito applicativo della disciplina in esame», ovvero diquella relativa agli accertamenti bancari, «ai soli soggetti "esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale" è priva di qualsivoglia riscontro normativo».
Il principio è stato affermato dalla Cass. n.22514 del 2013 e ribadito anche da Cass. n. 1519 del 2017 e Cass. n. 2432 del 31/01/2017, secondo cui «La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art.32, anche all'art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari)»
Si tratta di presunzione legale "juris tantum" che consente di considerare come ricavo riconducibile all'attività professionale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo. Cio comporta l'inversione dell'onere della prova, per cui il contribuente deve fornire evidenza:
A tal fine , aggiunge ancora la Cassazione, il contribuente deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite.
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