Con la Risposta a interpello n 192 del 14 aprile 2022 le Entrate chiariscono che con riferimento alle concessioni demaniali marittime l'ulteriore proroga prevista dal Decreto fiscale, estesa da 12 a 24 mesi rispetto alla proroga sancita dal Decreto rilancio, va denunciata dalle parti nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la stessa proroga e l'ufficio provvederà ad applicare l'imposta al 2% anche per il nuovo periodo.
Le Entrate ricordano che con riferimento alle concessioni demaniali, soggette all'imposta di registro, l'articolo 199, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3 lettera b) ha previsto che "la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi".
In seguito, con l'articolo 5, comma 3 bis, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con decorrenza dal 21 dicembre 2021, il legislatore ha stabilito che "All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (...) le parole '12 mesi' sono sostituite dalle seguenti '24 mesi'...".
Dall'esame delle norme si evidenzia che la modifica del termine relativo a 24 mesi è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, prorogando sostanzialmente di ulteriori dodici mesi la durata delle concessioni "...attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore " del (...) decreto ..." di riferimento.
L'agenzia ritiene che l'ulteriore proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali comporti, così come era accaduto per la prima che introduceva un termine di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta, che deve essere denunciato entro venti giorni all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del citato d.P.R. n. 131 del 1986); detto termine di 20 giorni decorre dalla data in cui ha effetto la proroga.
A seguito di tale denuncia, riferentesi al nuovo periodo prorogato, l'ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2 per cento calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi.