Non spetta il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni da fondi pensione , su contributi accantonati prima del 2007. Lo specifica l'Agenzia nell'Interpello n. 193 del 14 aprile 2022 , con oggetto "Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007 - Art. 11, comma 8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", nel quale segnala un errore in una propria circolare del 2021.
La risposta è stata fornita al quesito di alcuni contribuenti che avevano fruito, nel 2019, di anticipazione sulle posizioni nei fondi pensione di appartenenza costituite da importi maturati al 31 dicembre 2000.
I contribuenti intendono procedere, in futuro, al reintegro delle somme anticipate dal fondo pensione, per la ricostituzione delle rispettive posizioni e chiedono
l'attribuzione di un credito d'imposta per le somme versate al fine di reintegrare le anticipazioni ricevute. In merito viene osservato che
La risposta ricorda innanzitutto il dettato normativo dell'articolo 11, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede che " gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un'anticipazione della posizione individuale maturata". In particolare il comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale
dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate (....) Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione".
La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data, precisando che il credito d'imposta in esame è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche.
Sulle indicazioni contrarie della circolare 7/e 2021 l'agenzia precisa che si tratta di un mero errore materiale . Infatti anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al Rigo CR12 si fa riferimento alle indicazioni della circolare n. 70/2007 dell'Agenzia.
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