News Pubblicata il 15/04/2022

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Agricoltura: contributi ridotti sulla base dell'attività svolta

Chiarimenti sull'applicabilità delle riduzioni contributive in agricoltura per i terreni montani e aree svantaggiate. Messaggio INPS 1666-2022



Con il messaggio 1666 del 14 aprile 2022 l'INPS chiarisce che l'applicabilità delle riduzioni contributive previste in agricoltura per alcuni territori  va valutata rispetto all'attività oggettiva svolta dal lavoratore e non dall'inquadramento dell'azienda. 

Nello specifico l'istituto fa riferimento alla riduzione aliquote contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dovute  dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato:

 nei territori montani  e  

nelle zone agricole svantaggiate (definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera n. 42/2000 e  CIPE n. 13/2001 e successiva modifica) . Si ricorda che l'agevolazione è stata messa a regime dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 a decorrere dal 1° agosto 2010

Le misure  agevolative sono attualmente le seguenti :

Il messaggio ribadisce che tali  riduzioni contributive  sono  applicabili NON SOLO ai datori di lavoro delle aziende classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile ma anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole” ovvero:

Come affermato dalla Cassazione sia  agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale che dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro ( Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).

Sul punto l'istituto ha accolto la specificazione con la circolare n. 126 del 16 dicembre 2009 e nelle circolari n. 94 del 20 giugno 2019 e n. 56 del 23 aprile 2020.

e confermato dalla circolare n. 12 del 22 febbraio 1986 del Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU)

Viene quindi ribadito che  sulla base della normativa e della giurisprudenza hanno diritto alle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 anche o datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.

Fonte: INPS



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