Lo schema di decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 13 aprile 2022 con l’articolo 37 proroga dal 16 maggio al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa – cioè del D.Lgs. 14/2019.
L’articolo 389 del decreto legislativo 14 del 2019 che prevedeva l’entrata in vigore del codice della crisi è stato modificato spostando in avanti di circa due mesi la data di inizio della nuova norma sul diritto della crisi di impresa. Il testo dell’articolo 389 aveva il seguente tenore letterale:
“Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.(1)
1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.
Quindi il titolo secondo era apparentemente rinviato al 31 dicembre 2023; apparentemente perché c’è un decreto che recepisce la direttiva UE 2019/1023 che è in fase di approvazione e che modificherà in modo sostanziale il testo del titolo secondo recependo il contenuto delle norme sulla composizione negoziata introdotta dalla legge 147/2021, che ha convertito il D.L. 118/2021.
A tal proposito l’articolo 37 dello schema di decreto che contiene misure per l’attuazione del PNRR abroga il comma 1bis) che appunto conteneva il riferimento all’entrata in vigore del titolo secondo al 31/12/2023; segno che a breve sarà approvato il decreto che come anticipato recepisce le norme in tema di composizione negoziata, e che modifica il titolo secondo del codice della crisi, che a questo punto entrerà in vigore a metà luglio 2022 in una nuova “veste” completa anche del nuovo istituto.
Il secondo comma del citato articolo 389 prevedeva invece l’entrata in vigore di una serie di norme già nel 2019 (trenta giorni dopo il 14 febbraio che è la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.Lgs 14/2019), tra cui il ben noto e importante articolo 375 che ha innovato l’articolo 2086 del codice civile sulla crisi di impresa, in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
L’articolo 37 dello schema di decreto legge di attuazione del PNRR così recita:
“All’articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “16 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2022” e le parole “ai commi 1-bis e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”; b) il comma 1-bis è abrogato”.
Quindi, a parte l’ulteriore rinvio visto che a breve sarà approvato anche il decreto che cambia il titolo secondo, il 15 luglio 2022 avremo il testo del D.lgs. 14/2019 definitivo, completo e finalmente vigente.
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