Con Risposta a interpello n 182 dell'8 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul pagamento del Bollo auto tramite PagoPA nell'ambito di pratiche automobilistiche.
L'istante svolge principalmente consulenza globale alle aziende che si estrinseca nella fornitura di molteplici servizi: tra queste attività è presente quella di gestione globale delle flotte auto aziendali e anche servizi di disbrigo pratiche automobilistiche essendo autorizzata, ai sensi della legge n. 264 del 1991, a incassare i versamenti delle imposte/tasse automobilistiche, utilizzando il polo telematico predisposto da un Consorzio Nazionale cui l'Istante partecipa in qualità di socio consorziato.
La Società opera come incaricato al servizio di pagamento (esternalizzato per l'attività di incasso fondi) per conto della Payment institution o del suo Agente di Riferimento.
Le Entrate sinteticamente affermano che se il rapporto tra l'Istante e il suo cliente è riconducibile a un mandato con rappresentanza, non concorrono alla formazione della base imponibile, perché escluse dal campo di applicazione dell'IVA , le somme che percepisce dal suo cliente a titolo di rimborso della tassa automobilistica e della fee spettante al PSP ( prestatore di servizi di pagamento).
In particolare, il cliente versa all'Istante un importo tramite bonifico a titolo di rimborso delle somme corrisposte dalla Società al PSP, pari:
L'Istante, dopo aver inoltrato un elenco contenente le operazioni da effettuare per ciascuna targa con gli importi totali necessari, dispone un bonifico su un apposito conto dedicato dal PSP, sufficiente per pagare, le tasse auto relative a tutti i veicoli della flotta aziendale del proprio cliente nonché i diritti spettanti al predetto PSP.
La società istante chiede quale debba essere il corretto regime IVA degli importi che riceve tramite bonifico dal cliente a titolo di rimborso delle somme erogate al PSP a titolo di tassa automobilistica e diritti di utilizzo fee del sistema PagoPA, spettanti allo stesso PSP.
Le Entrate specificano che dai dettagli dell'interpello si evince che:
Il mandato può dunque essere anche tacito: occorre tuttavia che vi sia un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario.
Sotto il profilo della normativa IVA, l'articolo 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA disciplina il trattamento delle spese che il mandatario riaddebita al mandante nell'ambito di un mandato con rappresentanza.
Ai sensi della norma richiamata non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".
Poiché le operazioni del mandatario non producono alcun effetto per lui, la rifusione delle spese dallo stesso affrontate, non riveste la natura di corrispettivo per un'attività svolta: rappresenta un semplice rimborso/ristoro di un'"anticipazione" da lui fatta nell'esclusivo interesse del mandante.
Di conseguenza la somma che il mandante rimborsa al mandatario non è soggetta a IVA e non rientra nel calcolo della base imponibile dell'operazione.
Resta inteso che se anziché anticipare il denaro per il pagamento della tassa automobilistica, la Società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell'operazione ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA.
Diverso invece il rapporto che la Società instaura con il PSP a favore del quale svolge l'attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall'imposta ex articolo 10 del Decreto IVA.