Con Risposta a interpello n 181 del 7 aprile 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su Note di variazione IVA - Omessa insinuazione al passivo fallimentare -(Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
In particolare, essa specifica che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali [...] rimaste infruttuose» si realizza allorquando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
L'agenzia specifica anche che, tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell'11 giugno 2020, il presupposto può dirsi realizzato laddove il creditore dimostri che la sua "inerzia" consegue alla preventiva valutazione di "antieconomicità" della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.
La pronuncia del Giudice unionale, infatti, al fine di consentire l'esercizio del diritto alla variazione in diminuzione, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di insinuare il credito nella procedura fallimentare, chiarisce che «l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell'IVA assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand'anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso».
Perciò, le Entrate affermano che volendo recepire le indicazioni impartite dal Giudice unionale, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.
Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito.
Diverso è il caso, spiega l'agenzia, chiarito con la risposta ad interpello n. 102 nella ipotesi di prescrizione del credito antecedente l'apertura della procedura fallimentare, evento che ne preclude l'ammissione stessa al passivo.
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