News Pubblicata il 11/04/2022

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Apprendistato: formazione a distanza solo sincrona

Indicazioni dell'Ispettorato sulle possibilità di formazione a distanza per gli apprendisti: solo in diretta per garantire la verifica delle presenze. Circolare INL n.2 2022



La formazione di base  degli apprendisti  effettuata a distanza deve avvenire in modalità  sincrona, cioè in diretta. Cosi l'ispettorato  del lavoro nella circolare 2  2022  mette paletti abbastanza  stretti alle modalità di erogazione della formazione di base (anche detta trasversale) obbligatoria  nei contratti di apprendistato. Ma le motivazioni non sono del tutto chiare visto che citano necessità di controllo delle presenze che sono possibili in realta anche con i corsi di elarning asincroni , cioe fruiti "in differita". Vediamo piu in dettaglio il contenuto della circolare.

L'ispettorato afferma che  "a seguito  richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro", intende chiarire le" modalità di erogazione della formazione di base e trasversale  in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla  Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona"

Sulla base anche del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ,  ricorda che  è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e  trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

Le linee guida ammettono la possibilità di realizzare tale formazione anche a distanza .

Nei casi di assenza di regolamentazione regionale, l'Ispettorato "ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 21 dicembre 2011 il quale consente di  ricorrere alla modalità di formazione e-learning, con cui si intende   un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i  discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti."

L' Ispettorato ricorda che  con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona. 

Ribadisce quindi che la formazione deve dunque essere effettuata  attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze  in maniera univoca  dei discenti e dei docenti.

Aggiunge quindi che le stesse modalità vanno rispettate anche  quando la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati,  e finanziata dalle aziende.

Come detto il testo non chiarisce fino in fondo se (e perché)  per garantire in modo incontrovertibile le presenze di docenti e discenti  ai momenti formativi si ritenga necessaria la modalità sincrona,  quando ci sono  innumerevoli esempi di corsi di formazione a distanza  (ad esempio per l'aggiornamento professionale obbligatorio) che consentono un controllo efficace anche in modalità asincrona.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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