La tassazione separata sui premi di risultato ai dirigenti, erogati "in ritardo" è applicabile solo in caso di situazioni non dipendenti dalle parti o dovute a causa giuridica.
Invece se l'incentivo è stato pagato nell’anno successivo a quello di maturazione in quanto cosi è stato stabilito da un accordo sindacale siglato da datore di lavoro la somma è sottoposta a tassazione ordinaria e non separata.
Questo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022.
Nei successivi paragrafi vediamo in dettaglio il caso e la risposta dell'agenzia delle Entrate.
Una societa evidenziava che a seguito del rinnovo del CCNL del personale dirigente sono stati rivalutati gli obiettivi, sulla base dei quali venivano determinati i premi MBO (Management by objectives) è stato stipulato un nuovo verbale di accordo sindacale sulle modalità erogazione dei relativi incentivi.
Nel verbale veniva specificato che l' erogazione delle somme MBO era prevista l'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
La società chiedeva quindi di conoscere il corretto regime di tassazione da applicare alle somme da erogare al proprio personale dirigente a titolo di MBO e in particolare se assoggettarle a tassazione ordinaria o separata.
Le Entrate chiariscono innanzitutto che in tema di a tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi" come chiarito nella prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, 43/E
E' stato anche specificato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici necessari
Nel caso in esame, il verbale di accordo sindacale prevedeva espressamente che l'erogazione dell'incentivo avvenisse nell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi Per questo si ritiene che tale pagamento non possa qualificarsi come "emolumento arretrato".
Di conseguenza , non essendo ravvisabile alcun "ritardo" nella erogazione delle somme, dovuto al sopraggiungere di una "causa giuridica", l'Agenzia ritiene che debba applicarsi la tassazione ordinaria.
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