News Pubblicata il 21/04/2022

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Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio

Inps corregge il messaggio precedente e concede la proroga per il versamento dei contributi eccedenti lo sgravio per il settore agricolo del DL 137 2020 art 16 e 16 bis



Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti  sugli  sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:  

  1. sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021  per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020  
  2. e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021). 

Con il messaggio  n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio  che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile,  che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura.  il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022. 

Viene anche specificato che  qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione,  la domanda  dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.

Inoltre se  alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare  in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo  una volta estinta anticipatamente la rateazione principale . 

In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].

Le altre  indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :

Fonte: Inps



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