Con il messaggio 1449 del 31 marzo 2022 Inps comunica :
Si ricorda che nella circolare n. 167/2015 l'istituto aveva illustrato i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, necessario per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, in seguito alle novità introdotte dal Dl 65/2015 e dalla legge 109/2015.
La norma prevedeva in particolare che «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente articolo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».
Il tasso annuo di capitalizzazione comunicato dall'Istat per il 2021 è pari a 1,000000 e si applica alle sul montante accuulato fino a a fine 2020 alle pensioni da liquidare con decorrenza nel 2022 cui va aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2021 e quella eventualmente versata nel 2022, anteriore alla decorrenza della pensione.
L'Istituto comunica anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2022.
Le procedure per la liquidazione degli assegni pensionistici delle gestioni private, pubbliche e sport e spettacolo sono state conseguentemente aggiornate.
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