News Pubblicata il 01/04/2022

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Regime agevolato ricercatori e docenti: ampliamento

Ampliata la possibilità di opzione per il cd. "Rientro dei cervelli" con riduzione dell’imponibile del 90% . Scadenze e modalità di richiesta nel provvedimento dell'Agenzia



L'agenzia delle entrate  con iprovvedimento 102028 del 31.3.2022   definisce le modalità operative per la   proroga  2022 del  regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44  DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019)  prevista dalla recente legge di bilancio.

Si tratta in particolare  dell'agevolazione  che riduce del 90% l'imponibile fiscale  introdotta  per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano  trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.

L'opzione puo essere esercitata  e si realizza con il  versamento in un’unica soluzione  di un ticket  di ingresso pari a:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il  soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione :

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo   prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione  in presenza di  ENTRAMBE le seguenti condizioni:

  1.  se il soggetto al momento dell'esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
  2.  diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, succssivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti , ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.

Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal  lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il versamento andra effettuato  tramite  modello F24 senza compensazioni  (con i i codici tributo  che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  del primo  anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022. 

Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti

I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta  sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del  provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al  primo giorno feriale successivo. 

La richiesta deve autocertificare:

Opzione lavoratori autonomi

I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno  effettuato il versamento .

 Adempimenti del sostituto d’imposta

I datori di lavoro devono  quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati,  sulle somme e i valori  imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.

Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore  comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o  del proprio domicilio.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento ADE N. 102028-2022 Ricercatori e docenti

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