L'agenzia delle entrate con il provvedimento 102028 del 31.3.2022 definisce le modalità operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio.
Si tratta in particolare dell'agevolazione che riduce del 90% l'imponibile fiscale introdotta per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.
L'opzione puo essere esercitata e si realizza con il versamento in un’unica soluzione di un ticket di ingresso pari a:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione :
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni:
Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il versamento andra effettuato tramite modello F24 senza compensazioni (con i i codici tributo che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022.
I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La richiesta deve autocertificare:
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento .
I datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.
Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
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