La legge delega 30/2003 prevede un'ampliamento della platea degli iscritti alla gestione separata, prevista dall'art. 2, comma 26 della L. 335/95, con due nuove figure di lavoratori autonomi: prestatori di lavoro occasionale e associati in partecipazione. Non rientrano nella nozione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, soggetto al contributo da versare alla gestione separata Inps, i rapporti di lavoro meramente occasionali, e inoltre, l'art. 3, comma 2 del disegno di legge delega previdenziale stabilisce che i titolari di reddito derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui vengono iscritti alla gestione separata, in assenza di altri obblighi contributivi.
Per quanto riguarda gli associati di partecipazione, il disegno di legge delega previdenziale, prevede che i compensi di tali soggetti sono qualificati come redditi da lavoro autonomo secondo l'art. 49 del Tuir e sono iscritti alla gestione separata, ovvero delle Casse previdenziali professionali.
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