Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:
introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).
In merito alla proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:
In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.
Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa:
Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022
Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.
A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi.
In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.
Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data
Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.
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