Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa':
le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono esonerate:
La misura era stata prevista inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.
Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023 e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).
Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascun anno.
Inps riprende le istruzioni precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 ) e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione vanno richieste :
In particolare sul primo punto precisa che le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale distinta per ogni anno civile interessato
b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS autorizzata
Si sottolinea inoltre che per tali quote di TFR il decreto-legge n. 109/2018 non modifica la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere
Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.
nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.
i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022,
Va utilizzato il codice autorizzazione (CA) “0Q” - istituito con il messaggio n. 3920/2020 che deve essere assegnato:
Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di CIGS.
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