News Pubblicata il 29/03/2022

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Premi speciali e agricoltura INAIL: ecco la riduzione 2022

Pubblicato il decreto interministeriale che fissa la riduzione per i premi speciali INAIL e i contributi assicurativi della gestione agricoltura



E' stato pubblicato venerdi 25 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) n. 1 2022  che fissa l'aliquota di riduzione  applicabile per il 2022 , pari al 15,27%,

Il decreto ricorda che la riduzione interessa esclusivamente i settori e le gestioni per cui il procedimento di revisione tariffaria  introdotto dalla legge 147 2013 e attuato con il decreto 27.2.2019 non sia  stato ancora completato dall'Inail. 

In effetti ad oggi sono stati aggiornate le tariffe relative ai settori  "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", e ai premi speciali unitari d per titolari soci e familiari coadiuvanti del titolare delle aziende artigiane 

Quindi la citata riduzione si applica ancora alle sequenti categorie :

– premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);

 premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958;

contributi assicurativi della gestione agricoltura ( d.p.r. n. 1124/1965), riscossi in forma unificata dall'Inps.

Per il dettaglio dell'applicazione  operativa si attende come di consueto la circolare INAIL .

Si ricorda che i beneficiari sono individuati  sulla base dell'andamento infortunistico aziendale e sulla data di inizio dell'attività aziendale . 

Infatti per i soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta  indipendentemente dall'andamento:serve una domanda da presentare:

  1.  con il servizio online OT20  per la generalità delle aziende 
  2. tramite il servizio online "Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio" per il settore agricoltura.

Attenzione va posta al fatto che le riduzioni citate sono applicabili solo per i  datori di lavoro  che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza  per i lavoratori.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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