Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022 le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022 (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era fissato al 9 settembre 2022
II 27 luglio era stata pubblicata anche la circolare INPS 89 2022 con le indicazioni per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.
Rivediamo con ordine i dettagli sulla misura sull'invio delle richieste e le nuove istruzioni.
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda
L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta confermata l'aliquota di computo dei contributi ai fini previdenziali.
L’esonero che va applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande per il rispetto del limite di spesa fissato in cira 56 milioni di euro.
Il messaggio INPS di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
L'istituto ha reso disponibile per l'invio delle domande il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti oltre ai dati anagrafici aziendali :
Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando sulla base delle richieste pervenute gli importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo
Nel messaggio 3549/2022 si specifica che i datori di lavoro che volessero presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .
Va utilizzato il modulo di domanda AT_2TER presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps.
Il messaggio sottolinea che la mancata risposta dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile in calce al modulo di domanda.
Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Sulle altre misure per il settore turistico leggi "Le misure per il lavoro nel Decreto Ucraina" e Sostegni ter CIGO e FIS agevolati per il turismo
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