Con Risposta a interpello n 131 del 21 marzo 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul credito di imposta per il Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
In particolare, la società istante svolge attività di produzione di prodotti chimici ed ha realizzato diversi investimenti in beni strumentali nuovi al fine di apportare migliorie significative al processo produttivo nel proprio sito il cui stabilimento è il più grande che il gruppo possiede in Italia.
Essa chiede di poter fruire, per tali investimenti, del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'agenzia ritiene che nel caso in esame, in cui gli investimenti hanno ad oggetto l'acquisto di componenti degli impianti quali:
trattasi di componenti il cui acquisto ha come scopo la sostituzione di parti preesistenti e che quindi, secondo quanto evidenziato, non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".
Anche gli acquisti:
sono volti essenzialmente all'efficientamento, adeguamento agli standard normativi e messa in sicurezza di processi industriali già operativi presso il sito industriale.
L'agenzia nel ricordare che l'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi espressamente indicati nel comma 99, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, specifica che gli acquisti, nel caso di specie, sono dunque privi del carattere di novità in quanto:
Essi dunque, non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione in questione in quanto inquadrabili come investimenti di mera sostituzione.
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