Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia aggravatosi con la crisi Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis) prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con :
Inoltre, una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita all'art .2, consiste nella possibilità "per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ".
Il beneficio dei 200 euro in buoni benzina 2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits.
Il valore di tali buoni benzina fino a 200 euro, non incidendo sul superamento della soglia non comporta dunque la tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.
Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perche non viene specificato.
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO
Nell'iter di conversione del decreto è stato modificato il testo della norma che facendo riferimento a "aziende private " lasciava adito a dubbi.
Potevano essere infatti esclusi i datori di lavoro non considerati dalla legge "aziende" ovvero :
La nuova formulazione del testo che parla di "datori di lavoro privati" ricomprende invece tutta la platea del settore privato, quindi anche gli studi professionali.
La norma cita i «lavoratori dipendenti» , comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati e apprendisti.
Resta il dubbio,però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:
Come detto il provvedimento è attualmente in corso di conversione in legge e sono previsti alcuni emendamenti correttivi tra cui sia la specificazione del diritto per tutti i datori di lavoro che l'inserimento dei soggetti sopracitati tra i beneficiari.
Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che :
E' stato osservato in un articolo del Sole 24 Ore a firma Stefano Sirocchi che i bonus benzina potrebbero anche essere offerti in omaggio dalle aziende ai propri clienti per poi essere ceduti, a norma del DL 21 2022 ai loro dipendenti .
In questo caso per l'azienda che li cede come omaggio risulterebbere deducibili come spese di rappresentanza, come specificato nella risposta dell'Agenzia interpello n. 519/2019 In questo caso si ricorda che opera la distinzione tra:
Si fa notare anche che ai fini IVA , l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, è detraibile solo per beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
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