News Pubblicata il 05/07/2022

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Tirocini 2022: le regole e indicazioni INL

Nuove norme sui tirocini extracurricolari della legge di bilancio 2022 e indicazioni INL Nota n. 530 2022.Sanzioni già in vigore. Si attendono ancora le linee guida



Le sanzioni per chi non eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare o lo utilizza in luogo di un rapporto di lavoro vero e proprio, sono molto salate e sono già in vigore dal 1 gennaio 2022.

Si ricorderà che la legge di bilancio 2022 ( art. 1 commi 720 e segg., legge n. 234 2021)  è infatti intervenuta  per riformare la materia dei tirocini formativi con norme piu stringenti. 

Tirocini extracurricolari quali sono?

Giova  specificare, forse, che i tirocini extracurricolari sono quelli che non fanno parte obbligatoriamente di un percorso formativo scolastico o  universitario (come possono essere ad esempio  quelli per l'accesso alle professioni) ma sono organizzati da enti formativi privati accreditati  con convenzioni regionali.

L'applicabilità delle nuove  sanzioni è stata ribadita dall'Ispettorato del lavoro nella  nota 530 del 21 marzo .

Vale la pena sottolineare che  le linee guida sui nuovi stage, detti  "Percorsi formativi finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale" ,  devono  essere definite da una intesa in Conferenza Stato Regioni   entro il 30 giugno 2022 ma ad oggi non è stata presa alcuna decisione.

Sul tema è intervenuto anche  il Consiglio dei dottori commercialisti che  ha criticato fortemente l'impianto normativo prospettato dal Ministro del lavoro Orlando  che intenderebbe  restringere le possibilità di utilizzo  dei tirocini extracurricolari ai soli soggetti con  difficoltà di inclusione sociale.

Obblighi e sanzioni 2022 per i tirocini extracurricolari

L'ispettorato precisa con forza che  è già in vigore l’applicazione delle sanzioni :

  1. per la mancata erogazione dell'indennità (comma 722) e
  2. in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio, quando sia effettuato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente (comma 723 ).

Il personale  ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite con la circ. 8/2018.

In particolare :

  1. “la mancata  corresponsione dell'indennità  comporta  l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura  variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro",
  2.  mentre la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 (utilizzo dello stagista in luogo di un dipendente)  comporta l’applicazione a  carico del soggetto ospitante dell’ammenda di: 

Ques'ultima è   una sanzione penale: "soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere"  cioè si prevede l'immediata sospensione dello stage e  resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro  subordinato 

La nota ricorda inoltre:

  1.   l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi  dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (comunicazione obbligatoria a servizi.lavoro.gov.it
  2.  e il fatto  che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria  cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81”.

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Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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