La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, “In via eccezionale,
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
AGGIORNAMENTO 18 AGOSTO 2022
Con il nuovo decreto legge Aiuti bis è stato previsto un rafforzamento dell' esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti :
Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
La norma conferma che in considerazione dell'eccezionalità della misura, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata
Con la circolare 43 emanata il 22.3.2022, l'INPS ha fornito le istruzioni sulla prima versione dell' agevolazione e sull'esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro, da effettuare a partire dal periodo di paga del mese di MARZO 2022. In attesa delle nuove istruzioni INPS ricordiamo nei paragrafi seguenti le modalità di applicazione che, visto lo specifico rinvio normativo dovrebbero essere ugualmente applicabili, con la sola modifica della percentuale di sconto da applicare in busta paga.
INPS specificava innanzitutto che l’esonero non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto si trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non imprese, quindi ininfluente ai fini della concorrenza:
in caso di contribuzione a carico del lavoratore pari al 9,19 per cento, la contribuzione risulta ridotta a 8,39 punti percentuali
La norma prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (Risultano circa 35mila euro annui)
Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione , nel mese di competenza di dicembre 2022,
Nel caso di erogazione dei ratei suddivisi nei mesi l’importo non deve superare 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Anche nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione sarà applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento, sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.
Nei casi di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità la riduzione contributiva non va applicata.
ATTENZIONE L’esonero contributivo dello 0,8% a carico del lavoratore, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Per accedere allo sconto contributivo dello 0,8% i datori di lavoro espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, (MARZO 2022) i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Inoltre l'Istituto precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 può essere effettuata solo nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
La circolare dettaglia quindi l'esposizione di tutti gli elementi per le diverse categorie di datori di lavoro.
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