Il Governo ha approvato un decreto legge con "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina " che comprendono anche aiuti alle imprese contro il caro energia e una prima organizzazione dell'assistenza umanitaria all'Ucraina.
Il decreto è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Qui il testo Decreto n. 21 del 21.3.2022.
Il provvedimento affronta diversi ambiti
Vediamo di seguito alcuni dettagli in particolare sulle misure di sostegno per il lavoro per le aziende piu coinvolte nella crisi energetica e bellica.
Con l'art. 11 "Disposizioni in materia di integrazione salariale" sono garantite:
Siderurgia
CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Legno
AA 02.20 Legno grezzo
CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in
paglia e materiali da intreccio
Ceramica
CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive
CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroalimentare
CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais,
granturco e altri cereali)
CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
La norma estende l'esonero contributivo totale in caso di assunzione a tempo indeterminato che già comprende, con la legge di bilancio 2022 , i lavoratori da imprese in crisi.
In particolare vengono inseriti nella platea che da diritto all'agevolazione anche i «lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette». Il beneficio non sarà cumulabile con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( (contributo Naspi non corrisposta al lavoratore).
Per questa misura sono destinati 2,1 milioni quest’anno, 5,5 per il 2023 e 4,2 per il 2024.
Per l’anno 2022, le aziende private potranno erogare buoni benzina o analoghi titolia titolo gratuito ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore che non saranno soggetti a imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.