Pubblicata in GU n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter - DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato il 17 marzo (A.C. 3522).
Scarica qui il testo del Decreto Sostegni ter n. 4/2022 coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione.
In particolare, con il comma 3-bis dell’articolo 3, si prevede di introdurre un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022 in riferimento alla neutralità civilistica della revoca della rivalutazione.
Pertanto, si consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
Il comma 624 della legge di bilancio 2022 consente di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Più in dettaglio, la norma consente la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione (di cui al richiamato articolo 110) ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241) dell’importo delle imposte sostitutive versate.
Per effetto delle modifiche proposte con la conversione del Sostegni ter, viene introdotto un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022, che consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale, si permette di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020.
Le norme prevedono inoltre che nelle note al bilancio sia fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.
Si fa presente che l'Organismo italiano di contabilità (OIC) può valutare l'opportunità di emanare propri principi applicativi circa l'applicazione operativa delle modifiche di cui si tratta.