L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o il cosiddetto sconto in fattura sono misure che hanno dato parecchio impulso al Superbonus e ai “bonus minori”.
Inizialmente, secondo la prima scrittura dell’art 121 del DL n 34/2020, la possibilità di cedere i crediti era illimitata.
Successivamente, le gravi irregolarità riscontrate sul meccanismo della cessione dei crediti, hanno indotto il legislatore ad apportare dei correttivi.
In particolare, le misure introdotte che si sono susseguite, prima vietando le cessioni multiple, poi prevedendole ma con certe garanzie, sono state regolate dai seguenti provvedimenti normativi:
Il susseguirsi delle norme e le relative modifiche alla disciplina della cessione dei crediti hanno generato non poca confusione nei contribuenti ma anche negli addetti ai lavori.
Proviamo, pertanto, a fare il punto della situazione, anche alla luce del fatto che, il black out dei sistemi informatici di Sogei avvenuto in data 30 marzo (in proposito leggi Sogei: blocco del sistema informatico del fisco e proroga dei termini), determinerà al suo riavvio un aggiornamento del software dell’applicativo delle cessioni dei crediti con le regole per le triple cessioni (il cassetto fiscale indicherà questa possibilità)
Riepiloghiamo cosa accade alle comunicazioni di cessioni del credito e sconto in fattura prima e dopo il 26 febbraio 2022.
Nelle ipotesi di contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, i fornitori che lo hanno applicato possono cedere il credito a chiunque come prima cessione, successivamente il cessionario che riceve tale credito può a sua volta cederlo di nuovo, come seconda cessione, ma soltanto a soggetti vigilati ovvero a banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione e, infine, quest’ultimo cessionario può effettuare una ulteriore cessione sempre a soggetti vigilati. Qui avviene il blocco, ossia non ci sarà la possibilità di ulteriore cessione.
Nel caso di cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione a chiunque come prima cessione, il cessionario a sua volta potrà cedere il credito a un soggetto vigilato che potrà cedere ancora una volta il credito ad altro soggetto vigilato senza possibilità di ulteriori cessioni.
L’agenzia delle entrate con una Faq del 17 marzo 2022 pubblicata sul proprio sito ha fornito indicazioni “al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto di tutte le norme” su cosa accade ai crediti trasmessi fino al 25 febbraio 2022
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prima cessione o sconto | Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” | |
Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” | |
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Cessioni successive alla prima | Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
FONTE: Agenzia Entrate 17 marzo 2022
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