L'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di interpello del 14.02.2022 n. 107 ha fornito chiarimenti sul momento di "effettuazione" di un investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ovvero in merito alla disciplina da applicare all'agevolazione, quella prevista dalla legge di bilancio 2020 o quella della legge di bilancio 2021.
In particolare, la società istante ha effettuato la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza, e intende avvalersi del bonus “investimenti in beni strumentali nuovi”.
Per verificare quale disciplina applicare:
dovrà essere considerato il momento di effettuazione dell’investimento ovvero, nel caso rappresentato, la consegna del bene.
In considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due disposizioni, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2021, paragrafo 3.1, il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo:
Riguardo alla fattispecie in esame, considerato che:
questa ricade nella disciplina della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1056), che riconosce il credito d'imposta agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in quanto, anche se la prenotazione è stata operata entro la data del 15 novembre 2020 (si vedano anche i chiarimenti forniti dall'Agenzia con circolare n. 9/E del 2021, paragrafo 3.1), l'investimento non risulta effettuato "entro il 30 giugno 2021".
In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, è stato chiarito che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili:
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E' importante segnalare che, con la recente conversione in legge n. 15/2022 del decreto Milleproroghe n. 228/2021, sono stati estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1054 e 1056), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022).
Il credito d'imposta spetta quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 dicembre 2022, a condizione che:
Il comma 1054 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
Analogo intervento sul successivo comma 1056 della legge di bilancio 2021, ai sensi del quale, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:
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