News Pubblicata il 01/04/2022

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EUR 1: dal 1 aprile niente più modulo previdimato

di Redazione Fisco e Tasse

Procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione: EUR 1, EUR MED, e A.TR. Con Circolare del 29 marzo le Dogane forniscono le regole



Con Circolare n 12 delle Dogane del 29 marzo 2022 si provvede a ridefinire le procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR per dotare le imprese nazionali di strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali causata dalla pandemia e dalla crisi Russia-Ucraina.

Viene pertanto specificato quanto segue.

Si ricorda che l’utilizzo della procedura di digitalizzazione del processo relativo alla richiesta e al rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR MED ed A.TR è stato reso obbligatorio già a decorrere dal 19 gennaio 2021, con evidenti benefici sia per gli operatori economici che per l’attività degli stessi Uffici delle Dogane. 

Le modalità di applicazione della suddetta procedura digitalizzata sono state declinate nella Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021, anche con riferimento all’ipotesi di utilizzo della semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati di cui si è detto 

Tenuto conto della fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia le Dogane non ritengono possibile prorogare ulteriormente l’utilizzo della medesima che, pertanto, non sarà più in uso a decorrere dal 1° aprile 2022. 

Venendo meno la prassi della previdimazione dei certificati, dal 1 aprile la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale e gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità: 

1) procedura ordinaria; 

2) procedura “facilitata”; 

3) procedura full digital. 

Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della citata Determinazione Direttoriale. 

Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

 Le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad utilizzarla vengono valutate e calibrate dall’Ufficio delle Dogane di esportazione in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza ed al numero delle operazioni di esportazione dai medesimi soggetti effettuate nell’anno precedente.

L’Ufficio delle Dogane inibisce l’utilizzo della procedura “facilitata” al soggetto esportatore in caso di riscontrati abusi o irregolarità commesse dal medesimo, ovvero qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti che ne abbiano consentito l’accesso o per effetto di mutate esigenze che non ne giustifichino il mantenimento, anche non strettamente riconducibili all’esportatore medesimo (es. una diversa organizzazione degli orari dell’Ufficio medesimo). 

La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021(3) . Sulla base di accordi intercorsi tra ADM e l’Autorità doganale elvetica, la suddetta sperimentazione continuerà ad applicarsi sino al 28 febbraio 2023. Per completezza di informazione si aggiunge infine, che, nell’ottica di una futura full digital solution - attualmente oggetto di studio e di valutazione da parte della Commissione UE – ADM ha già avviato interlocuzioni con l’Autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R. É appena il caso sottolineare, infine, che le valutazioni sopra espresse in merito ai profili di responsabilità dell’operatore economico in caso di dichiarazioni irregolari o non veritiere in caso di utilizzo della “procedura ordinaria” valgono mutatis mutandis anche con riferimento a quella “facilitata” ed a quella “full digital”.

Fonte: Fisco e Tasse


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Circolare n 12 Dogane del 29 marzo 2022

TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie