News Pubblicata il 24/03/2022

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Modello 730: deducibili contributi versati dopo diffida INPS

I contributi dovuti all'INPS per erronea applicazione del "massimale" e da restituire all’ex datore di lavoro, sono deducibili. Interpello Agenzia n. 117 2022



In un caso di  richiesta da parte dell'INPS di  integrazione di  contributi obbligatori, il  versamento del lavoratore all''ex datore di lavoro della somma anticipata da quest'ultimo  puo essere dedotto dal 730. 

Questa la risposta dell'Agenzia nell'Interpello n. 117 2022 . Vediamo di seguito in maggiore dettaglio il caso chiarito dall'amministrazione finanziaria.

L'Istante faceva presente che il suo ex datore di lavoro ha ricevuto una diffida INPS per "recupero contributi da eccedenza  massimale" ai sensi dell'articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 . Infatti risultava una omissione contributiva dovuta alla mancata comunicazione da parte del lavoratore dell'esistenza "di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996" e in assenza di tale comunicazione il datore di lavoro aveva versato i contributi fino al raggiungimento del massimale annuo previsto. Invece come noto , per i vecchi iscritti ovvero chi ha contributi versati  precedenti il 1 gennaio  1996, il massimale non è applicabile e l'intera retribuzione  dovrebbe essere assoggettata a contribuzione previdenziale 

In base a questo il lavoratore è tenuto ora a riversare all'ex datore di lavoro i contributi  anticipati dall'Azienda, per diverss annualità, a causa della sua mancata comunicazione dei contributi figurativi per il servizio di leva.

 Per questo  chiede se sia possibile richiedere l'emissione da parte  dall'ex datore di lavoro di un "cedolino supplementare" in modo da consentirgli di "operare i relativi conguagli, ridurre l'incidenza finanziaria  versando al datore  l'importo al netto delle ritenute fiscali". Il datore di lavoro  potrebbe emettere  la certificazione unica relativa all'anno in cui sono effettuati i pagamenti evidenziando, tra l'altro, nella sezione "Dati assistenziali e previdenziali",l'assolvimento della contribuzione

Il parere dell'Agenzia 

L'amministrazione finanziaria ricorda che  a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del  TUIR sono, deducibili:

Sottolinea anche che  i contributi in questione sono deducibili se  risultano effettivamente a carico del contribuente e debitamente documentati  fino a concorrenza del reddito complessivo con riferimento al periodo d'imposta in cui sono stati versati.

Nello specifico  la maggior quota contributiva - derivante  dall'erronea applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017, del massimale contributivo costituisce  un'integrazione deducibile  di contributi obbligatori  non versati 

Va seguito il criterio di di cassa quindi ai fini della deducibilità,  occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui l'Istante rimborsa tali oneri all'ex datore di lavoro

L'agenzia conclude che iI contributi in questione  andranno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai  "Contributi previdenziali e assistenziali" relativa al periodo d'imposta in cui talicontributi sono restituiti all'ex datore di lavoro (Rigo E21).

L'Istante può documentare il sostenimento dell'onere mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall'ex datore di lavoro  con l'inserimento di un'annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

 L’Agenzia conferma invece che le sanzioni  riaddebitate dall'azienda al dipendente resteranno invece  non deducibili.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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