In un caso di richiesta da parte dell'INPS di integrazione di contributi obbligatori, il versamento del lavoratore all''ex datore di lavoro della somma anticipata da quest'ultimo puo essere dedotto dal 730.
Questa la risposta dell'Agenzia nell'Interpello n. 117 2022 . Vediamo di seguito in maggiore dettaglio il caso chiarito dall'amministrazione finanziaria.
L'Istante faceva presente che il suo ex datore di lavoro ha ricevuto una diffida INPS per "recupero contributi da eccedenza massimale" ai sensi dell'articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 . Infatti risultava una omissione contributiva dovuta alla mancata comunicazione da parte del lavoratore dell'esistenza "di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996" e in assenza di tale comunicazione il datore di lavoro aveva versato i contributi fino al raggiungimento del massimale annuo previsto. Invece come noto , per i vecchi iscritti ovvero chi ha contributi versati precedenti il 1 gennaio 1996, il massimale non è applicabile e l'intera retribuzione dovrebbe essere assoggettata a contribuzione previdenziale
In base a questo il lavoratore è tenuto ora a riversare all'ex datore di lavoro i contributi anticipati dall'Azienda, per diverss annualità, a causa della sua mancata comunicazione dei contributi figurativi per il servizio di leva.
Per questo chiede se sia possibile richiedere l'emissione da parte dall'ex datore di lavoro di un "cedolino supplementare" in modo da consentirgli di "operare i relativi conguagli, ridurre l'incidenza finanziaria versando al datore l'importo al netto delle ritenute fiscali". Il datore di lavoro potrebbe emettere la certificazione unica relativa all'anno in cui sono effettuati i pagamenti evidenziando, tra l'altro, nella sezione "Dati assistenziali e previdenziali",l'assolvimento della contribuzione
L'amministrazione finanziaria ricorda che a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR sono, deducibili:
Sottolinea anche che i contributi in questione sono deducibili se risultano effettivamente a carico del contribuente e debitamente documentati fino a concorrenza del reddito complessivo con riferimento al periodo d'imposta in cui sono stati versati.
Nello specifico la maggior quota contributiva - derivante dall'erronea applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017, del massimale contributivo costituisce un'integrazione deducibile di contributi obbligatori non versati
Va seguito il criterio di di cassa quindi ai fini della deducibilità, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui l'Istante rimborsa tali oneri all'ex datore di lavoro
L'agenzia conclude che iI contributi in questione andranno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai "Contributi previdenziali e assistenziali" relativa al periodo d'imposta in cui talicontributi sono restituiti all'ex datore di lavoro (Rigo E21).
L'Istante può documentare il sostenimento dell'onere mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall'ex datore di lavoro con l'inserimento di un'annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).
L’Agenzia conferma invece che le sanzioni riaddebitate dall'azienda al dipendente resteranno invece non deducibili.
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