Con nota n. 34/4011 del 10 marzo 2022 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro, in riferimento all’art. 17, comma 5 Codice di Terzo settore (CTS).
Nel dettaglio, con la richiamata nota ministeriale, si è data risposta al seguente quesito:
- “se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale "X" sia o meno compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso [un ente di base] o un Comitato Regionale "Y" di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l'ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia”.
Ai fini pratici, si ritiene utile richiamare la disposizione di cui all’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore, che sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (la disposizione prevede solo una deroga limitata però alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano).
La citata previsione normativa ha, quindi, portata ampia e generalizzata, in quanto fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Inoltre, va coerentemente rapportata al più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, che mettono in evidenza i requisiti caratterizzanti la figura del volontario, ovvero :
neanche indirette;
in secondo luogo, si prescrive che l'attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
In altri termini, l'attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria.
Il volontario (v. Corte dei conti, deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017) deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale.
Al contempo, infine, il citato articolo 17 comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Tornando al caso di specie sottoposto all’attenzione del Ministero, si può affermare come tali disposizioni richiamate devono necessariamente essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa - come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello - sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.
Di conseguenza, sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di contrarietà della situazione prospettata rispetto al dettato dell'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, considerato che l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell'operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.
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