News Pubblicata il 14/03/2022

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Bonus bebé e assegno maternità: novità dalla Consulta

La Corte costituzionale giudica illegittima l'esclusione dei cittadini extracomunitari non soggiornanti di lungo periodo dagli assegni di natalità e maternità. Sentenza n. 54-2022




Il bonus bebé  ovvero l'assegno di natalità  legge n. 190 2014 e l'assegno di maternità dei Comuni (D.lsg .151 2001)   vanno  assicurati a tutti i cittadini legalmente residenti nel territorio nazionale con qualsiasi titolo di soggiorno, a tutela dei diritti dei piu  bisognosi . Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 54 dell'11 gennaio 2022 , pubblicata in G.U. 1ª s.s. - Corte Costituzionale n. 10 del 9 marzo 2022  allegata  QUI e in fondo all'articolo.)

 Il giudizio  si  fonda sugli artt. 3, 31 e 117, primo comma  della Costituzione Italiana e  sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 24, 33 e 34.

Come già  successo per il bonus asilo nido, la Corte costituzionale su richiesta della Cassazione stigmatizza la limitazione dei contributi per la natalità e l'infanzia ai residenti stranieri con permesso di lungo periodo .

Da segnalare che le norme sono state superate con la legge 238 2021 sull'Assegno Unico  Vedi le istruzioni complete iAssegno unico: requisiti  e ISEE, a chi spetta 

Ma andiamo con ordine e vediamo in dettaglio la posizione della Corte  e delle parti  avverse, Stato e INPS

Va ricordato innanzitutto che:

  1. l'assegno di natalità cd bonus bebe è il contributo mensile per tutti i figli nati o adottati a partire dal 2015 , modulato sull'ISEE e piu volte modificato fino ad oggi, abrogato da marzo 2022 dal d.lgs 230 2021 che ha istituito l'assegno Unico Universale  Leggi per approfondire Bonus bebé  2021  si puo fare domanda
  2. l'assegno di maternità invece  si rivolge   alle  donne  che  non   godono  di nessuna delle indennità di maternità previste per le lavoratrici sia dipendenti che autonome dal d.lgs. n. 151 del 2001.   La prestazione legata al reddito del  nucleo  familiare   di appartenenza della donna, e' concessa dai Comuni e corrisposta dall'INPS .

Bonus bebè e assegno di maternità dei Comuni  ai cittadini legalmente soggiornanti in Italia

La Corte di cassazione,  sezione  lavoro,  con  diverse ordinanze già nel 2019  aveva posto  questioni   di   legittimita'  costituzionale sulle norme che  subordinano il riconoscimento  dell'assegno di natalita'  e assegno di maternità al possesso del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. in quanto non rispetterebbero il principio di eguaglianza (art. 3  Cost.),  perché  penalizza proprio chi, sprovvisto dei requisiti per conseguire il  permesso  in  esame (soggiorno in Italia per almeno cinque  anni,  reddito  minimo,alloggio  idoneo,  conoscenza  della  lingua  italiana),   versa   inc ondizioni di piu' grave bisogno.  Inoltre , in contrasto  con  l'art. 117, primo comma, Cost., violerebbe  il  diritto dei bambini «alla protezione e  alle  cure  necessarie  per  il  loro  benessere».

In tutti i giudizi  l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) cosi come la presidenza del Consiglio  si erano opposti  in quanto le norme risponderebbero    all'esigenza   di  incrementare il tasso di natalita' e non sarebbero finalizzate a tutelare bisogni primari della persona. Per questo non è  irragionevole ne' lesiva dell'art. 117 Cost. la previsione di  «un  requisito  temporale  di  residenza  nel  territorio» e di "un legame tendenzialmente stabile con la  comunita' ". Inoltre, affermava la presidenza del Consiglio,  "vanno tenute in considerazione le limitate risorse finanziarie disponibili   anche alla luce della disciplina europea che impone agli  Stati  membri  la  rigorosa  osservanza dell'equilibrio di bilancio."

La decisione della Consulta 

La corte costituzionale osserva  invece che " Entrambe le provvidenze si prefiggevano di concorrere a rimuovere  gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la  liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell'art. 31 Cost., che impegna  la Repubblica ad agevolare con misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,  con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la  maternita', l'infanzia e la gioventu"

 Al contrario le limitazioni oggetto di analisi "pregiudicano  proprio i diritti dei lavoratori  che versano in condizioni di bisogno piu' pressante,"afferma la consulta. Inoltre " i contributi in esame   sono finalizzati a sostenere le famiglie in un momento di bisogno " in una stagione della vita - quella della  nascita di un bambino o l'arrivo in una famiglia adottiva, per la quale l'eventuale contributo fornito dalla famiglia stessa alla comunità non è rilevante

Questo le motivazioni per cui viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale :

  1. dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021,(sull'assegno di natalità)
  2. dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge  n. 238 del 2021 ( assegno di maternità) 

nella parte in cui escludono :

Fonte: Gazzetta Ufficiale



TAG: Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro La rubrica del lavoro