Con risposta ad una interrogazione parlamentare, il MEF in data 8 marzo chiarisce alcuni aspetti dei bonus edilizi.
In particolare, si riportano le repliche del ministero ai due seguenti quesiti che domandano:
Il MEF in proposito, ha replicato quanto segue.
Con riferimento al primo quesito il MEF ricorda che l’Agenzia delle entrate fa presente che l’articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto « bonus verde »).
La disposizione è stata prorogata dall’articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 2022), al 31 dicembre 2024.
Come indicato nella circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.
In merito, al quesito con il quale si chiede se ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento, richiesta per l’applicazione della disciplina di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari, sia necessario che « gli interventi progettati oggetto di Superbonus » abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori, l’Agenzia delle entrate fa presente di aver già fornito chiarimenti al riguardo con la Faq n. 3 del 2022, « secondo cui la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato ».
Pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.
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