Con la sentenza c- 205 2020 (QUI IL TESTO) piubblicata l'8 marzo 2022 , in tema di applicabilità della normativa comunitaria e sanzioni per inadempimenti sul distacco di lavoratori , la Corte di Giustizia europea ha affermato che il giudice nazionale deve valutare la proporzionalità delle sanzioni per la violazione di obblighi amministrativi e in caso contrario può disapplicarle.
Il caso sottoposto da un giudice austriaco riguardava una società stabilita in Slovacchia che aveva distaccato taluni dipendenti presso una società stabilita a in Austria. Veniva sanzionata dalla autorità locale per un importo di EUR 54.000, in ragione dell’inosservanza di diversi obblighi previsti dalla legge austriaca in materia di diritto del lavoro, relativi, in particolare alla conservazione e alla messa a disposizione di documentazione salariale e previdenziale.
Il giudice del Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria si era quindi rivolto alla corte che aveva constatato il carattere sproporzionato delle sanzioni inflitte per violazione di obblighi, essenzialmente amministrativi,. La normativa austriaca prevedeva infatti in caso di inadempimento di obblighi in
materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l’imposizione di :
Tale norma dopo la pronuncia della Corte non era stata pero modificata dal governo austriaco
Il giudice del rinvio ha deciso quindi a sua volta di interrogare la Corte sulla questione della applicabilità della direttiva in tema di :
proporzionalità delle sanzioni e sugli o
bblighi incombenti ad un giudice nazionale investito di una controversia nella quale occorra applicare norme nazionali che impongono sanzioni sproporzionate.
In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 20 della direttiva 2014/67, nella parte in cui richiede che le sanzioni che esso prevede siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può pertanto essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che ne abbia fatto una trasposizione erronea.
Inoltre sottolinea che per il principio del primato del diritto comunitario le autorità nazionali possono disapplicare qualsiasi normativa che sia contraria al requisito previsto dalla direttiva 2014/67, "nella misura necessaria per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate".
Tale aspetto è in capo al giudice nazionale che puo, anzi deve rimodulare la sanzione sino a un importo proporzionato, pur tenendo in conto la necessita di non indebolire l’efficacia e il potere dissuasivo delle sanzioni.
Questa interpretazione secondo la corte non attribuisce una eccessiva discrezionalità al giudice locale e quindi non si verifica alcun contrasto con i principi di certezza del diritto, in quanto la sanzione sarà comunque definita sulla base della normativa comunitaria.
Infine poiché il requisito di proporzionalità previsto dall'articolo 20 della direttiva 2014/67 implica una limitazione delle sanzioni che deve essere osservata da tutte le autorità nazionali responsabili dell'applicazione di tale requisito nell'ambito delle loro competenze, pur consentendo loro di irrogare sanzioni diverse a seconda della gravità dell'infrazione in base alla normativa nazionale applicabile, non si può ritenere che tale requisito pregiudichi il principio della parità di trattamento.
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