Assonime con la Circolare n 9 del 2 marzo 2022 fornisce orientamento sulle novità della dichiarazione annuale IVA 2022 da presentare tra il 1 febbraio e il 30 aprile (essendo il 30 aprile un sabato il termine slitta al 2 maggio)
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Ricordiamo che i modelli sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, n. 11160/2022.
Nella Circolare di cui si tratta Assonime, ricorda che la legge di bilancio per il 2022 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato da 700.000 mila euro a 2 milioni di euro.
Il limite dei 700.000 euro era stato previsto dall'art 9 comma 2 del DL n 35/2013.
In materia di IVA l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, in misura superiore a 5.000 euro (limite aumentato a 50.000 euro per le start up), può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.
Le istruzioni al Modello IVA/2022, precisano che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro è subordinato all’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione.
In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
L’apposizione del visto di conformità non viene, invece, richiesto per la dichiarazione dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA e intendono compensare i crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Il visto di conformità non viene richiesto neanche per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti IVA per un importo non superiore a 5.000 euro annui, che si può effettuare già a decorrere dal primo giorno successivo a quello di chiusura dell’anno d’imposta in cui il credito è maturato.
A seguito dell’aumento dell’importo massimo di utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, da 700.000 mila euro a 2 milioni di euro, nel Modello IVA/2022 è stato eliminato il campo 6 nel rigo VX4.
Nelle istruzioni al Modello è precisato che, ai fini del sopra indicato limite, è necessario considerare sia i rimborsi erogati con la procedura c.d. “semplificata”, che le compensazioni orizzontali effettuate nel corso dell'anno solare 2022.
Il rigo VX4 (importo di cui si chiede il rimborso) è riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2021.
Il rimborso, nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 2, o dall’art. 34, comma 9, compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.
Il campo 1 deve essere compilato indicando l’importo di cui si chiede il rimborso.
Il campo 2, deve essere compilato indicando la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l’attività, in quanto l’erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998). Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno 2022 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 2.000.000 (art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021).
Il campo 3 deve essere compilato indicando il codice corrispondente alla causale del rimborso. Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell’aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995
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