La Cassazione afferma che la Cassa dei dottori commercialisti può controllare l'attività del professionista e l'incompatibilità della pensione, senza intervento degli Ordini.
In particolare con l'Ordinanza n. 6299 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che la CNPADC può rilevare l'incompatibilità dell'attività professionista iscritto ed eventualmente sospendere la pensione, anche in assenza di una conforme decisione da parte dell'Ordine.
La Suprema Corte precisa, infatti, che l'ente dei commercialisti ha il potere di controllare il legittimo e continuo esercizio dell'attività da parte del professionista, prima di erogare qualsiasi trattamento previdenziale. La Cassa potrà inoltre procedere alla sospensione della pensione in caso di mancata risposta, entro novanta giorni, al questionario inviato dall'istituto previdenziale all'iscritto. Vediamo di seguito maggiori dettagli sul caso specifico analizzato dalla Suprema Corte.
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Un professionista iscritto alla CNPADC aveva opposto ricorso alla decisione della Cassa di non considerare , ai fini dell'anzianità contributiva, gli anni di iscrizione nei quali per lo stesso periodo risultava amministratore e socio di maggioranza di una società a responsabilità limitat.a
Le sentenze di primo e secondo grado avevano accolto la sua domanda ritenendo che alla Cassa non spettasse un potere autonomo di verifica in mancanza di una conforme decisione del relativo Ordine professionale, sui requisiti di legittimità dell'esercizio della professione.
Sul tema l'ordinanza invece da ragione alla Cassa condividendo i principi espressi dalll'arresto della corte a sezioni Unite n. 2612 del 2017 che ha posto fine a un orientamento giurisprudenziale non costante.
Le sezioni unite avevano affermato in particolare che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al d.P.R. n. 1067 del 1953, art. 3, (ora d.lgs. n. 139 del 2005, art. 4), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente; in particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'Ordine.
L'orientamento contrario invece evidenziava che solo il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista detiene tale potere in quanto le norme riguardanti il
procedimento di cancellazione dall'albo dei commercialisti (d.P.R. n. 1067 del 1953, art. 34, oggi abrogato, ma riprodotto dal d.lgs. n. 139 del 2005, artt. 12 e 37), nel disciplinare il potere ed il procedimento di cancellazione dall'Albo, prevedono particolari garanzie a favore dell'interessato (diritto di essere sentito e possibilità di proporre ricorso al Consiglio Nazionale di categoria).
Le garanzie della procedura per il commercialista, afferma ora l'Ordinanza piu recente, sono in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali di cui alla L. n. 241 del 1990 (Cass., Sez.Un., 1 febbraio 2017, n. 2612; conforme, in precedenza, Cass. 13 novembre 2013, n. 25526).
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