E' stato firmato il 17 febbraio 2022 da Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Casartigiani, Claai, Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti per le piccole e media imprese dei settori chimico, tessile, occhiali, giocattoli, calzature, penne e spazzole, pelli e cuoio, decorazione piastrelle, accorpati allo scopo di renderli omogenei . In particolare si applica
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio -Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
Il testo ha decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2022 per tutti i settori. Il precedente contratto era scaduto a fine 2018.
Le parti hanno convenuto di incontrarsi entro il 28/2/2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.
Qui le tabelle retributive 2018
Vediamo di seguito le principali novità
AUMENTI RETRIBUTIVI
Gli aumenti riferiti al salario medio di ogni settore saranno i seguenti:
Viene inoltre riconosciuta per il periodo di vacanza contrattuale, di un’indennità una tantum pari
erogati in due tranches ad aprile e novembre 2022.
DI seguito le tabelle dettagliate con la tempistica
SETTORI TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA - CALZATURE , OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE-SPAZZOLE
Livello | Incremento
dal 1/3/2022 | Incremento
dal 1/7/2022 | Incremento
dal 1/9/2022 | Incremento
dal 1/12/2022 |
3° bis | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
SETTORE CHIMICA E SETTORI ACCORPATI
Livello | Incremento
dal 1/3/2022 | Incremento
dal 1/7/2022 | Incremento
dal 1/9/2022 | Incremento
dal 1/12/2022 | Totale
|
D | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 95,00 |
SETTORE PLASTICA E GOMMA
| Incremento
dal 1/3/2022 | Incremento
dal 1/7/2022 | Incremento
dal 1/9/2022 | Incremento
dal 1/12/2022 | Totale
|
V | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 23,00 | 83,00 |
SETTORE CERAMICA ABRASIVI VETRO
Livello | Incremento
dal 1/3/2022 | Incremento
dal 1/7/2022 | Incremento
dal 1/9/2022 | Incremento
dal 1/12/2022 | Incremento
a regime |
V | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 80,00 |
SETTORE TERZO FUOCO
Livello | Incremento
dal 1/3/2022 | Incremento
dal 1/7/2022 | Incremento
dal 1/9/2022 | Totale
dal 1/12/2022 |
D | 20,00 | 20,00 | 30.00 | 70.00 |
Per quanto riguarda l’aspetto normativo, al fine di evitare forme di dumping contrattuale a vario titolo tra aziende della piccola e media impresa, i sindacati e le associazioni datoriali firmatari del contratto hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil sempre in rappresentanza dei lavoratori delle PMI.
Viene recepito all’interno del contratto il protocollo “Politiche per lo sviluppo del settore della moda”, con particolare riferimenti ai temi de dumping economico e sociale; educazione alla legalità; tutele per la salute e sicurezza; sviluppo sostenibile ed economia circolare. Nell’intesa si dà mandato ad un osservatorio e ad una commissione specifica per dare corpo e declinare operativamente questi elementi assimilati dal contratto.
CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE
L'azienda può complessivamente assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e in somministrazione di contratto a tempo determinato per un massimo del 25 per cento (35 per cento per le imprese fino a 15 dipendenti) dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato riferiti a:
- lavorazioni legate all'aggiudicazione di commesse pubbliche con carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
- lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti nell'acquisizione del normale portafoglio ordini;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
- attività non programmabili e non riducibili.
MALATTIA
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è pari alla metà della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni.
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda il prima possibile entro l'inizio del normale orario di lavoro ed entro il terzo giorno il lavoratore deve fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia
Per approfondire ti segnaliamo:
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