Con il decreto del 29 dicembre 2021 pubblicato il 23 .2.2022 in Gazzetta Ufficiale vengono specificate le disposizioni per la creazione della banca dati sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità cd. "collocamento mirato". Il nuovo strumento deve entrare in vigore il prossimo 23 aprile, dopo ben sei anni dalla previsione normativa del D.Lgs 151 2015.
Si tratta di una banca dati nazionale che intende raccogliere tutti i dati disponibili sul collocamento mirato con l'intento di "semplificare gli adempimenti,rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi» previsti dalla stessa legge 68/1999 sul Collocamento mirato .
La nuova Banca dati conterrà quindi:
a) i prospetti informativi di cui all'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati
c) gli esoneri autocertificati ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati
e) le sospensioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
f) gli esoneri autorizzati
g) le convenzioni
h) lavoratori con disabilita' e le categorie protette;
i) le schede di cui all'art. 8, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti;
m) le informazioni pertinenti ed indispensabili per le finalita' di inserimento lavorativo contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilita
n) gli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia
o) gli incentivi e le agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni
regionali,
p) le sovvenzioni per interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa in nuova occupazione delle persone con disabilita' per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall'INAIL
q) la comunicazione contenente tempi e modalita' di coperturadella quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche,
forniti dai vari attori in questo ambito ovvero , datori di lavoro, ministero del lavoro, INPS, Regioni e Province autonome, INAIL.
Le informazioni saranno disponibili agli enti pubblici coinvolti ma nache ai datori di lavoro che potranno riutilizzare i dati necessari in una sorta di precompilazione del Prospetto informativo, e per i lavoratori stessi. L'accesso sarà possibile con SPID o CIE.
Lo scambio di dati tra le amministrazioni competenti sarà utile anche ai fini di studio e ricerca e le informazioni della Banca dati possono essere integrate con quelle del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). A questo fine sarà definito un apposito disciplinare tecnico da parte delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Un articolo del decreto definisce inoltre le regole in materia di tutela dei dati personali e della privacy alla luce delle indicazioni fornite dal Garante della privacy , sulla base delle quali il Ministero predispone le informative per i titolari dei dati stessi.
Vale la pena sottolineare infine che nel decreto si prevede una conservazione dei dati personali limitata al solo tempo strettamente necessario per perseguire le finalita' del collocamento per il quale i dati sono raccolti e trattati.
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